Deutsch      English      Italiano      Türkçe      Русский      عربي      中文   


Piazza finanziaria del Liechtenstein

Aspetti giuridici

Aspetti di diritto tributario
Nel Principato del Liechtenstein redditi derivanti da interessi e dividendi sono fondamentalmente esenti da tasse.

Estratto della tassa sugli interessi da capitali da versare all’Unione Europea
I proventi derivanti da interessi appartenenti a persone fisiche aventi residenza nella UE sono soggetti anche in Liechtenstein alla tassa sugli interessi di capitali. Quest’ultima viene versata dalla Valartis Bank (Liechtenstein) AG, senza comunicare i dati dei clienti, all’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein che versa il 75% dell’ esazione fiscale derivante da questa tassa sugli interessi da capitali ai rispettivi stati della UE.

Legislazione riguardante le persone e le società
La legge che regolamenta l'attività delle società e delle persone fisiche nel Liechtenstein risale al 1926 ed è stata integrata nel 1928 dalla Legge sulle Società per la gestione di fondi fiduciari. Entrambi costituiscono la base del Diritto sulle società e consentono l'istituzione di società holding, società di domicilio e fondazioni. I legislatori hanno svolto magistralmente il loro compito, mettendo a disposizione della clientela internazionale un'ampia gamma di forme societarie, atta a garantire la flessibilità necessaria a soddisfare le più disparate esigenze anche in un settore in continua evoluzione. La continuità dei fondamenti giuridici e la lunga esperienza, maturata nell'applicazione pratica degli stessi, fanno sì che le forme societarie presenti nel Liechtenstein rappresentino uno strumento preminente della strutturazione patrimoniale internazionale. Oltre alla Società per azioni, le forme giuridiche maggiormente in uso sono le seguenti:

L'Anstalt
E' un'entità dotata di personalità giuridica con un'impresa propria, il cui capitale minimo ammonta a CHF 30'000.- e di solito non è ripartito in quote. Non vi sono azionisti ma beneficiari, ovvero i destinatari dei rendimenti dell'istituto. L'organo supremo di un'Anstalt è il fondatore, e parimenti il suo successore di diritto. Le disposizioni emanate dal fondatore vengono trascritte negli Statuti dell'Anstalt e si riferiscono, in particolare, alla scelta della gestione, all'impiego degli utili, alla nomina dei beneficiari nonché alla determinazione dei relativi diritti. L'attività amministrativa spetta alla Dirigenza ed alla rappresentanza dell'Anstalt. Se l'Anstalt svolge attività commerciale, deve tenere la contabilità e provvedere alla revisione annuale della stessa.

La Fondazione
Si tratta di una persona giuridica, che detiene un capitale minimo di CHF 30'000.-. Lo scopo della fondazione può essere la tesaurizzazione dei proventi derivanti dal patrimonio della fondazione stessa, destinato al supporto finanziario dei membri di una determinata famiglia o di un singolo. In altri casi, tuttavia, una fondazione può essere costituita per il sostegno di propositi di publica utilità. La gestione e la rappresentanza della fondazione sono a cura del Consiglio di fondazione stessa, in conformità alle direttive fissate dal fondatore. I beneficiari della fondazione sono quelle persone od organizzazioni a cui il Consiglio fa pervenire i valori patrimoniali ed i relativi rendimenti.

* vedi Società per la promozione della piazza finanziaria Liechtenstein, Casella postale 420, 9490 Vaduz, 1995: Centro economico e piazza finanziaria nello Spazio Economico Europeo, pagina 14, 2° edizione, settembre 1996
Home
Stampare
eBanking